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Hansel e Gretel
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Hansel e Gretel
MALTRATTAMENTO
La legge sulla violenza sessuale ai danni dei minori e sulla prostituzione minorile. Breve guida per gli operatori
a cura di Maria Cristina Bruno Voena
Definizioni
Notizia di reato
Si intende la narrazione, diretta o indiretta nel corso di dichiarazioni, o la rappresentazione in un documento, di un fatto che costituisce reato, o ancora la deduzione sulla base di elementi reali diretti(ad es. tracce su cose o persone, oggetti, etc.) che un reato è stato commesso.
Reati procedibili d’ufficio
Sono tali quei reati in cui non vi è bisogno della denuncia da parte della persona offesa perché l’Autorità giudiziaria possa procedere, risultando sufficiente che al magistrato pervenga la notizia di reato.
Reati procedibili a querela
Sono tali quei reati che, senza la querela della persona che li ha subiti, non possono essere perseguiti dall’Autorità Giudiziaria. La querela è la dichiarazione di volontà con la quale la persona offesa chiede all’Autorità Giudiziaria l’accertamento della responsabilità penale del soggetto querelato in ordine al fatto denunciato.
Obbligo di denuncia
Riguarda coloro che rivestono la qualifica di Pubblici Ufficiali o Incaricati di pubblico servizio i quali, nell’esercizio delle loro funzioni, sono venuti a conoscenza di un reato perseguibile d’ufficio: ciò comporta che in tali casi la notizia di reato deve essere da loro trasmessa per iscritto e senza ritardo all’Autorità competente, anche quando non sia individuata la persona cui il reato è attribuito. La violazione dell’Obbligo di denuncia è penalmente sanzionata. Sono da considerarsi Pubblici Ufficiali (Art. 331 c.p.) o Incaricati di Pubblico servizio (art. 334 c.p.) senz’altro tutti gli operatori sanitari e assistenziali nelle strutture pubbliche, a prescindere dal tipo di rapporto di servizio instaurato; nonché gli insegnanti delle scuole pubbliche o private convenzionate.
La legge impone al denunciante di fornire all'autorità giudiziaria elementi idonei a corroborare l'ipotesi prospettata, in modo da consentire l'espletamento di indagini mirate, pur nel rispetto dell'obbligo di provvedere "senza ritardo", cioè nei primi giorni successivi all'emersione della notizia di reato. Il denunciante non deve svolgere indagini, né effettuare valutazioni sull'attendibilità del fatto, ma deve agire in modo da evitare ogni rischio di inquinamento della prova
Obbligo di referto
É l’obbligo, penalmente sanzionato dall’Art. 365 c.p., che riguarda coloro che esercitano una professione sanitaria e che vengono a conoscenza, prestando la loro opera o assistenza, di casi che possono avere i caratteri di reato procedibile d’ufficio. L’obbligo non sussiste solo nel caso in cui il referto esporrebbe la persona assistita a procedimento penale.
N.B. L’esercente la professione sanitaria che sia anche Pubblico Ufficiale o Incaricato di pubblico servizio (es. nel S.S.N.) è tenuto a presentare denuncia, essendo a lui applicabile il disposto degli artt. 331 o 334 c.p.
A giustificazione della mancata osservanza dell'obbligo di referto o di denuncia non vale opporre il segreto professionale, riconosciuto dall'art. 200 c.p.p.soltanto entro limiti bene definiti.
Più delicato è il problema della conciliabilità, sotto il profilo deontologico, tra obbligo di denuncia o di referto e obbligo del segreto. Sul punto non esiste un'interpretazione autentica delle norme contenute nei rispettivi Codici deontologici da parte dei singoli Ordini professionali.
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Riferimenti giuridici |
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Riferimenti giuridici |
Procedibilità
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Obbligo di denuncia
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Obbligo di referto
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Violenza fisica
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Maltrattamenti in famiglia (Art: 572 c.p.) |
D’ufficio
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Si |
Si |
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Violenza privata (art.610 c.p.) |
D’ufficio
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Si |
Si |
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Abuso di mezzi di correzione o di disciplina |
D’ufficio
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Si |
Si |
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Lesioni (art. 582 c.p.)
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A querela se determina malattia di durata inferiore ai 20 giorni |
No |
No
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| D’ufficio se di durata superiore ai 20 giorni | Si | Si | ||
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Percosse (art. 581 c.p.)
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A querela se determina malattia di durata inferiore ai 20 giorni |
No | No |
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D’ufficio se di durata superiore ai 20 giorni |
Si | Si | ||
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Incuria Discuria Ipercura |
Inosservanza degli obblighi di assistenza familiare (Art. 570 c.p.) Norme relative alla decadenza della potestà quando il genitore viola, trascura i doveri ad essa inerenti (Art. 330 c.c.) o abuso dei relativi poteri con grave pregiudizio del figlio |
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Parallelamente al procedimento
penale che si instaura laddove sussistano le violazioni di cui sopra,
volto all’individuazione e alla punizione del reo, si apre, davanti al
tribunale per i minorenni, un giudizio a tutela degli interessi del
minore. Il tribunale per i minorenni può, ove ne ravvisi gli estremi,
dichiarare la decadenza dalla potestà del genitore che viola o trascura
i doveri ad essa inerenti o abusa dei relativi poteri con grave
pregiudizio del figlio (Art. 330 C.C.); ovvero limitarne la potestà
quando la condotta non sia tale da dare luogo alla pronuncia della
decadenza, ma appaia, comunque, pregiudizievole al figlio (Art. 333 C.C.)
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Riferimenti giuridici nei casi di abuso sessuale |
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Riferimenti giuridici Lg. 66/1996 |
Procedibilità
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Violenza sessuale (Art. 609-bis c.p.) Comprende ogni comportamento, violento o minaccioso o compiuto con abuso di autorità, con il quale si costringe qualcuno a subire o a compiere atti sessuali |
Di norma a querela, non revocabile, presentata entro sei mesi
D’ufficio se:
1.fatto compiuto ai danni di un minore di 14 anni;
2.fatto compiuto da un ascendente, da un genitore, anche adottivo, dal coniuge o convivente di essi, da adulto cui il minore è affidato per ragioni di cura, educazione, istruzione, vigilanza, custodia (insegnanti, educatori...);
3.fatto compiuto da pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio nell’esercizio delle sue funzioni;
4.fatto che concorre con altro procedibile d’ufficio (es. violenza privata, maltrattamento, lesioni gravi o gravissime, sequestro di persona, ecc.).
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Atti sessuali con minorenne (Art. 609-quarter c.p.) Commette tale reato chi compie atti sessuali, con violenza o minaccia, con un minore di anni 14; oppure un minore di anni 16, quando l’autore ne sia l’ascendente, il genitore anche adottivo, il tutore, ovvero altra persona cui il minore stesso è affidato per ragioni di cura, educazione ecc., ovvero abbia con il minore una relazione di convivenza. |
Di norma a querela, non revocabile
D’ufficio se: 1.fatto compiuto ai danni di minore di anni 10;
2.fatto compiuto da un ascendente, da un genitore, anche adottivo, dal coniuge o convivente di essi, da adulto cui il minore è affidato per ragioni di cura, educazione, istruzione, vigilanza, custodia (insegnanti, educatori...);
3.fatto compiuto da pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio nell’esercizio delle sue funzioni; fatto che concorre con altro procedibile d’ufficio (es. violenza privata, maltrattamento, lesioni gravi o gravissime, sequestro di persona, ecc.). |
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Rapporti sessuali tra minori (Art. 609-quarter c.p.) Non è punibile il minorenne che compia atti sessuali con altro minorenne consenziente che abbia compiuto 13 anni se la differenza di età tra i due minori non sia superiore ai 3 anni |
Di norma a querela, non revocabile, nei casi che non rientrano nell’ipotesi di non punibilità.
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Corruzione di minorenne (Art. 609-quinquies c.p.) Gli atti sessuali sono commessi in presenza di minore di anni 14 al fine di farlo assistere. |
D’ufficio |
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Violenza sessuale di gruppo (Art. 609-octies c.p.) |
D’ufficio |
Aspetti salienti
a) La legge 15 febbraio 1996, n. 66 modifica sostanzialmente la disciplina dei reati di violenza sessuale contenuta nel codice penale del 1930: le singole fattispecie divengono delitti contro la libertà personale e ai minori che ne sono vittime è riconosciuto il diritto al rispetto dell'integrità psicofisica nel corso del giudizio che li vede tristi vittime-testimoni della violenza subita, pur all'interno di un contesto - il processo penale – che è costruito a misura di adulto ed il cui fulcro è costituito dalla figura dell'imputato-indagato.
b) Ne conseguono: 1) la possibilità, per il minore, di essere sentito - se del caso, in audizione protetta, con l'ausilio di esperti e strumenti tecnici – mediante incidente probatorio nella fase dell'istruttoria preliminare, evitandogli, così, ove possibile, la ripetizione della testimonianza nella fase dibattimentale; 2) l'obbligatorietà di svolgere il dibattimento a porte chiuse laddove parte offesa del procedimento sia un minore..
c) Grande rilievo assume l'art. 609-decies, laddove prevede che il procuratore della Repubblica dia notizia al Tribunale per i Minorenni dei procedimenti in danno di minori, contemplando, in particolare, l'attività di assistenza dei servizi territoriali dei quali "si avvale l'autorità giudiziaria in ogni stato e grado del procedimento".
I protocolli d’intesa
Col proposito di realizzare gli obiettivi perseguiti dall'art. 609-decies, in alcune realtà italiane sono stati redatti "Protocolli d'intesa" tra i Comuni, le ASL e le scuole, con l'obiettivo di dare vita ad un intervento concertato tra le varie istituzioni. E' stata, così, creata una rete di intervento che, pur con le difficoltà che spesso nascono dalla collaborazione tra organi caratterizzati da tempi di intervento e finalità differenti, ha inteso operare "la definizione di indicazioni precise sulle modalità di rivelazione, segnalazione e presa in carico di casi di sospetto abuso e maltrattamento ai danni di minori", con l'obiettivo di giungere alla prevenzione del fenomeno, alla presa in carico "efficace e integrata del caso conclamato e delle situazioni sospette", al "trattamento tempestivo della patologia familiare, se esistente", alla "protezione adeguata del minore sia nei confronti della situazione subita, sia nel corso di ogni procedimento ad essa connesso" (Linee guida per la segnalazione e la presa in carico dei casi abuso sessuale, Delibera n. 42 del 2 maggio 2000 della Regione Piemonte).
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Riferimenti giuridici nei casi di sfruttamento della prostituzione minorile |
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Riferimenti giuridici Lg. 269/1998 |
Procedibilità
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Prostituzione minorile (Art.600-bis c.p.)
a) commette reato chiunque induca, favorisca o sfrutti a fini di prostituzione persona minore di anni 18; b) è punito chi compie atti sessuali in cambio di denaro o di altra utilità economica con minore tra 14 e 16 anni (al di sotto dei 14 anni si rientra nel reato di atti sessuali con minorenne di cui all’Art. 609-quarter).
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D’ufficio N.B. obbligo per il pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio che abbia notizia che un minore di anni 18 esercita la prostituzione di darne immediata notizia alla Procura della Repubblica c/o TM. |
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Pornografia minorile (Art. 600-ter c.p.)
a) commette il reato chi sfrutta un minore di anni 18 al fine di realizzare esibizioni pornografiche o di produrre o commerciare materiale pornografico; b) commette reato anche chi, al di fuori delle ipotesi previste al punto precedente, distribuisce , divulga o pubblicizza , anche per via telematica (Internet), materiale pornografico riguardante minori oppure distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all’adescamento o allo sfruttamento sessuale di essi; c) commette reato anche chi, al di fuori delle ipotesi previste nei punti precedenti, consapevolmente cede ad altri (anche a titolo gratuito) materiale pornografico prodotto mediante lo sfruttamento sessuale di minori.
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D’ufficio
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Detenzione di materiale pornografico (Art. 600-quarter c.p.)
Commette reato chi consapevolmente si procura o dispone di materiale pornografico riguardante minori.
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D’ufficio
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Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (Art.600-quinquies c.p.)
Commette reato chiunque organizza o propaganda viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danni di minori o comunque comprendenti tali attività.
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D’ufficio |
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Tratta di minori (Art.601, comma 2,c.p.)
É punibile chi commette tratta o comunque fa commercio di minori al fine di indurli alla prostituzione. La tratta comprende ogni atto di cattura, acquisto o cessione di individuo per ridurlo in schiavitù; ogni atto di acquisto di schiavo per venderlo o scambiarlo; ogni atto di cessione per vendita o scambio di schiavo acquistato, per essere venduto o scambiato; ogni atto di commercio o di trasporto di schiavi (Art.1 n°2 Convenzione di Ginevra, 1926)
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D’ufficio |
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Aggravanti Lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia e del turismo sessuale sono puniti in modo più grave se:
1.il fatto è compiuto in danno di minore di 14 anni
2.il fatto è commesso in danno di minore in stato di infermità o minorazione psichica;
3.il fatto è commesso con violenza o minaccia.
Inoltre lo sfruttamento della prostituzione e della pornografia sono puniti in modo più grave se: il fatto è commesso da un ascendente , dal genitore, anche adottivo , dal loro coniuge o convivente, o affine entro il 2° grado , da parenti entro il 4° grado, da tutore , o persona cui il minore è stato affidato per ragioni di cura, istruzione, educazione, custodia, vigilanza o lavoro |
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Aspetti salienti
a) Anche la Legge 269/1998, sul filone della 66/1996, riconosce al minore il diritto al rispetto dell'integrità psicofisica nel corso del giudizio che lo vede coinvolto nella sua qualità di vittima-testimone.
b) Ne conseguono : 1) la possibilità, per il minore, di essere sentito - se del caso, in audizione protetta, con l'ausilio di esperti e strumenti tecnici - mediante incidente probatorio nella fase dell'istruttoria preliminare, evitandogli, così, ove possibile, la ripetizione della testimonianza nella fase dibattimentale; 2) l'obbligatorietà di svolgere il dibattimento a porte chiuse laddove parte offesa del procedimento sia un minore; 3) l'obbligo di tutelare la privacy del minore, mantenendone segrete le generalità e l'immagine.
c) Le fattispecie ex- artt. 600 bis co. I, 600- ter co. I e II e 600- quinquies c.p. prevedono l'arresto obbligatorio in flagranza di reato.
d) E' ampliata la possibilità di procedere ad intercettazioni telefoniche
e) E’ previsto un fondo per programmi di prevenzione, assistenza e recupero sia delle vittime sia, in parte, dei colpevoli.
f) I reati di cui alla legge in esame sono punibili anche quando il fatto è compiuto all’estero da cittadino italiano o da cittadino straniero in concorso con un italiano, ovvero in danno di cittadino italiano.
L’art. 403 c.c.: l’allontanamento del minore
“Quando il minore è moralmente o materialmente abbandonato o è allevato in locali insalubri o pericolosi, oppure da persone per negligenza, immoralità, ignoranza o per altri motivi incapaci di provvedere all’educazione di lui, la pubblica autorità, a mezzo degli organi di protezione dell’infanzia, lo colloca in luogo sicuro, sino a quando si possa provvedere in modo definitivo alla sua protezione”.
La norma prevede un intervento d’urgenza della pubblica autorità e degli organi di protezione dell’infanzia, relativo alla collocazione del minore in un luogo sicuro. Il collocamento in questione deve essere disposto dalla pubblica autorità nei soli casi di necessità ed urgenza ed ha il carattere della provvisorietà. Per pubblica autorità s’intende, oltre all’autorità di pubblica sicurezza, anche l’autorità da cui dipende uno degli “organi di protezione dell’infanzia” indicati nella norma, vale a dire, il sindaco o l’assessore alle politiche sociali o all’assistenza.
Tale intervento dovrà avvenire tramite il servizio sociale locale; ai servizi l’autorità dovrà rivolgersi al fine di ottenere l’indicazione di persone o istituti idonei ad accogliere il minore e dovrà di regola incaricarli dell’esecuzione del provvedimento.
Naturalmente poi l’autorità che provvede o i servizi che collaborano con essa, ha l’obbligo di riferire con urgenza al più presto al Tribunale per i minorenni sulle condizioni del minore collocato e il Tribunale potrà quindi emanare i provvedimenti che incidono sulla potestà dei genitori (art.330-333-336 c.c.) o quelli sull’affidamento familiare (art.4-10 1. sull’adozione).
Infatti, va ricordato come l’art. 403 non debba considerarsi superato con l’entrata in vigore della legge sull’affidamento familiare in quanto esso prevede un intervento d’urgenza della pubblica autorità che può precedere l’affidamento regolato da tale legge.
La legge 154/2001: misure contro la violenza nelle relazioni familiari.
Sino all’entrata in vigore della Legge 154/01, l’unico strumento a disposizione dell’Autorità giudiziaria e, in prima battuta, degli stessi Servizi socio-assistenziali, è consistito nel disporre l’allontanamento dal proprio nucleo familiare del minore ritenuto vittima di maltrattamento o abuso sessuale intra-familiare, ai sensi di quanto disposto dall'art. 403 c.c.
Con la legge 154/2001 – e le successive modifiche - , intitolata “Misure contro la violenza nelle relazioni familiari”, si è finalmente concretizzato un nuovo sistema di protezione del minore vittima di maltrattamenti. In particolare, l’art. 2, che introduce gli artt. 342-bis e 342-ter c.c., stabilisce che il giudice civile, laddove si configuri una condotta che possa recare “grave pregiudizio all’integrità fisica o morale”, ovvero “alla libertà” del minore, può ordinare a chi ha tenuto la condotta pregiudizievole, “la cessazione della stessa condotta e disporre l’allontanamento dalla casa familiare del (….) convivente che ha tenuto la condotta pregiudizievole”.
Del pari, l’art. 1 della legge in esame, introduttiva degli artt. 291 co. II e 282-bis c.p., attribuisce al giudice penale il potere di disporre, su richiesta del p.m., nell’interesse della parte offesa, la misura cautelare consistente nell’immediato allontanamento del presunto autore della violenza, prevedendo, altresì, la corresponsione di un assegno a titolo di contributo per il mantenimento del minore .
L’ordine di protezione o la misura de qua non possono avere durata superiore a sei mesi e possono essere prorogate, su istanza di parte, per gravi motivi, per il tempo strettamente necessario.
Competenti all’emanazione del provvedimento in parola sono, dunque, il giudice penale, su istanza del pubblico ministero, od il giudice minorile.
La legge in esame sembra finalmente ispirarsi ai dettami della normativa internazionale a tutela dell’infanzia, laddove, nelle ipotesi in cui gli operatori dei Servizi scolastici, assistenziali o sanitari abbiano segnalato la violenza o l’abuso intra-familiare riscontrando la presenza di un genitore c.d. “protettivo”, si prevede che non sia più il minore ad essere allontanato dalla propria casa, con tutte le conseguenze psicologiche negative che si aggiungono a quelle già sopportate dalla piccola vittima. E’, infatti, il presunto autore della violenza o dell’abuso che viene sottoposto alla misura dell’allontanamento, con prescrizione di lasciare immediatamente la casa, di non accedervi senza l’autorizzazione del giudice, di non farvi rientro, di non avvicinarsi, in caso di esigenze di tutela per la sua incolumità fisica, a luoghi abitualmente frequentati dalla parte offesa (la scuola, la casa dei parenti prossimi etc.). La legge prevede, altresì, l’ingiunzione a pagare un assegno mensile di contributo al mantenimento della vittima, anche con obbligo di versamento diretto ad opera del datore di lavoro.
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La mente abbraccia il cuore
un progetto per lo sviluppo dell'intelligenza emotiva dei bambini dai quattro ai sette anni
