- gli articoli 20, comma
2, e 21, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196 ("Codice in materia di protezione dei
dati personali") stabiliscono che nei casi in cui
una disposizione di legge specifichi la finalità di
rilevante interesse pubblico, ma non i tipi di dati
sensibili e giudiziari trattabili ed i tipi di
operazioni su questi eseguibili, il trattamento è
consentito solo in riferimento a quei tipi di dati e
di operazioni identificati e resi pubblici a cura
dei soggetti che ne effettuano il trattamento, in
relazione alle specifiche finalità perseguite nei
singoli casi;
-
il medesimo art. 20,
comma 2, prevede che detta identificazione debba
essere effettuata nel rispetto dei principi di cui
all'art. 22 del citato Codice, in particolare,
assicurando che i soggetti pubblici:
a) trattino i soli dati sensibili e
giudiziari indispensabili per le relative attività
istituzionali che non possono essere adempiute, caso per
caso, mediante il trattamento di dati anonimi o di dati
personali di natura diversa;
b) raccolgano detti dati, di regola, presso
l'interessato;
c) verifichino periodicamente l'esattezza,
l'aggiornamento dei dati sensibili e giudiziari, nonché
la loro pertinenza, completezza, non eccedenza ed
indispensabilità rispetto alle finalità perseguite nei
singoli casi;
d) trattino i dati sensibili e giudiziari contenuti in
elenchi, registri o banche di dati, tenuti con l'ausilio
di strumenti elettronici, con tecniche di cifratura o
mediante l'utilizzazione di codici identificativi o di
altre soluzioni che li rendano temporaneamente
inintelligibili anche a chi è autorizzato ad accedervi;
e) conservino i dati idonei a rivelare lo stato di
salute e la vita sessuale separatamente da altri dati
personali trattati per finalità che non richiedono il
loro utilizzo;
- sempre ai sensi del
citato art. 20, comma 2, detta identificazione deve
avvenire con atto di natura regolamentare adottato
in conformità al parere espresso dal Garante, ai
sensi dell'art. 154, comma 1, lettera g);
- il parere del Garante
per la protezione dei dati personali può essere
fornito anche su "schemi tipo";
- l'art. 20, comma 4,
del Codice, prevede che l'identificazione di cui
sopra venga aggiornata e integrata periodicamente;
VISTE le restanti disposizioni del
Codice;
CONSIDERATO che possono spiegare effetti
maggiormente significativi per l'interessato le
operazioni svolte, in particolare, pressoché interamente
mediante siti web, o volte a definire in forma
completamente automatizzata profili o personalità di
interessati, le interconnessioni e i raffronti tra
banche di dati gestite da diversi titolari, oppure con
altre informazioni sensibili e giudiziarie detenute dal
medesimo titolare del trattamento, nonché la
comunicazione dei dati a terzi;
RITENUTO di individuare analiticamente
nelle schede allegate, con riferimento alle predette
operazioni che possono spiegare effetti maggiormente
significativi per l'interessato, quelle effettuate da
questo Comune, in particolare le operazioni di
interconnessione, raffronto tra banche di dati gestite
da diversi titolari, oppure con altre informazioni
sensibili e giudiziarie detenute dal medesimo titolare
del trattamento, di comunicazione a terzi, nonché di
diffusione;
RITENUTO, altresì, di indicare
sinteticamente anche le operazioni ordinarie che questo
Comune deve necessariamente svolgere per perseguire le
finalità di rilevante interesse pubblico individuate per
legge (operazioni di raccolta, registrazione,
organizzazione, conservazione, consultazione,
elaborazione, modificazione, selezione, estrazione,
utilizzo, blocco, cancellazione e distruzione);
CONSIDERATO che per quanto concerne tutti
i trattamenti di cui sopra è stato verificato il
rispetto dei principi e delle garanzie previste
dall'art. 22 del Codice, con particolare riferimento
alla pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei
dati sensibili e giudiziari utilizzati rispetto alle
finalità perseguite; all'indispensabilità delle predette
operazioni per il perseguimento delle finalità di
rilevante interesse pubblico individuate per legge,
nonché all'esistenza di fonti normative idonee a rendere
lecite le medesime operazioni o, ove richiesta,
all'indicazione scritta dei motivi;
VISTO il provvedimento generale del
Garante della protezione dei dati personali del 30
giugno 2005 (pubblicato in G.U. n. 170 del
23 luglio 2005);
VISTO lo schema tipo di regolamento sul
trattamento dei dati sensibili predisposto dall'ANCI in
conformità al parere espresso dal Garante della
protezione dei dati personali in data ...;
VERIFICATA la rispondenza del presente
Regolamento al predetto schema tipo e quindi la non
necessità di sottoporlo al preventivo parere del
Garante;
CONSIDERATA la necessità di dare a detto
regolamento la più ampia diffusione nell'ambito della
comunità locale attraverso la pubblicazione ...
(all'albo pretorio e nel sito Internet del Comune; nel
periodico edito dal Comune; mediante affissione presso
...);
RILEVATO che il presente atto non
comporta impegno di spesa a carico del bilancio comunale
e pertanto non ha rilevanza sotto il profilo contabile,
eccezion fatta delle spese eventualmente sostenute per
la sua diffusione.
Propone che il Consiglio
Comunale
Esamini ed approvi la
bozza del Regolamento per il trattamento dei dati
sensibili e giudiziali dei Comuni ai sensi del D.Lgs. n.
196 del 30/06/2003, composto da n. 3 articoli , che si
allega per farne parte integrante e sostanziale del
presente dispositivo
Il Consiglio Comunale
Udita la parte motiva e la proposta del
Sindaco ;
Acquisiti i pareri favorevoli espressi ai
sensi e per gli effetti del T.U. D.Lgs n. 267 del
18/8/2000, da parte dei Responsabili dei Servizi
competenti, relativi alla regolarità tecnica e
contabile;
Senza sviluppo di discussione
Con votazione espressa per alzata di mano e con il
seguente risultato,:
presenti n. 16
votanti n 16
favorevoli n. 16
contrari n. /
astenuti n. /
DELIBERA
Di approvare la parte motiva, nonché la
proposta del Sindaco in ogni sua parte ritenendo le
stessi parte integrante e sostanziale del presente
dispositivo:
Pareri art. 49 T.U. D. Lgs. n.267/2000:
REGOLARITA' TECNICA:
FAVOREVOLE
Il Responsabile del servizio
(Paoli Laura )
REGOLARITA' CONTABILE:
FAVOREVOLE
Il Responsabile dell’area finanziaria
(Dott. Salvatore Circhirillo)
REGOLAMENTO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI SENSIBILI E
GIUDIZIARI DEL COMUNE
Allegato
alla deliberazione C.C. n. 40 del 30/11/05
COMUNE DI
PIOBESI TORINESE
( Provincia di Torino )
REGOLAMENTO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI
SENSIBILI E GIUDIZIARI DEL COMUNE
INDICE
ART. 1
-Oggetto del Regolamento ART. 2 - Individuazione dei tipi di dati e di operazioni
eseguibili ART. 3 - Riferimenti normativi
ARTICOLO 1 Oggetto del Regolamento
Il
presente Regolamento in attuazione del d.lg. 30 giugno
2003, n. 196, identifica i tipi di dati sensibili e
giudiziari e le operazioni eseguibili da parte del
Comune nello svolgimento delle proprie funzioni
istituzionali.
ARTICOLO 2 Individuazione dei tipi di dati e di operazioni
eseguibili
In
attuazione delle disposizioni di cui agli artt. 20,
comma 2, e 21, comma 2, del d.lg. 30 giugno 2003,
n. 196, le tabelle che formano parte integrante del
presente Regolamento, contraddistinte dai numeri da 1 a
35 , identificano i tipi di dati sensibili e giudiziari
per cui è consentito il relativo trattamento, nonché le
operazioni eseguibili in riferimento alle specifiche
finalità di rilevante interesse pubblico perseguite nei
singoli casi ed espressamente elencate nel d.lg. n. 196/2003
(artt. 59, 60, 62-73, 86, 95, 98 e 112).
I dati
sensibili e giudiziari individuati dal presente
regolamento sono trattati previa verifica della loro
pertinenza, completezza e indispensabilità rispetto alle
finalità perseguite nei singoli casi, specie nel caso in
cui la raccolta non avvenga presso l'interessato.
Le
operazioni di interconnessione, raffronto, comunicazione
e diffusione individuate nel presente regolamento sono
ammesse soltanto se indispensabili allo svolgimento
degli obblighi o compiti di volta in volta indicati, per
il perseguimento delle rilevanti finalità di interesse
pubblico specificate e nel rispetto delle disposizioni
rilevanti in materia di protezione dei dati personali,
nonché degli altri limiti stabiliti dalla legge e dai
regolamenti.
I
raffronti e le interconnessioni con altre informazioni
sensibili e giudiziarie detenute dal Comune sono
consentite soltanto previa verifica della loro stretta
indispensabilità nei singoli casi ed indicazione scritta
dei motivi che ne giustificano l'effettuazione. Le
predette operazioni, se effettuate utilizzando banche di
dati di diversi titolari del trattamento, nonché la
diffusione di dati sensibili e giudiziari, sono ammesse
esclusivamente previa verifica della loro stretta
indispensabilità nei singoli casi e nel rispetto dei
limiti e con le modalità stabiliti dalle disposizioni
legislative che le prevedono (art. 22 del d.lg.
n. 196/2003).
Sono
inutilizzabili i dati trattati in violazione della
disciplina rilevante in materia di trattamento dei dati
personali (artt. 11 e 22, comma 5, del d.lg. n. 196/2003).
ARTICOLO 3 Riferimenti normativi
Al fine di
una maggiore semplificazione e leggibilità del presente
regolamento, le disposizioni di legge, citate nella
parte descrittiva delle "fonti normative" delle schede,
si intendono come recanti le successive modifiche e
integrazioni.
Personale / Gestione
del rapporto di lavoro del personale impiegato a vario
titolo presso il Comune - attività relativa al
riconoscimento di benefici connessi all'invalidità
civile per il personale e all'invalidità derivante da
cause di servizio, nonché da riconoscimento di inabilità
a svolgere attività lavorativa
Servizi sociali -
Attività ricreative per la promozione del benessere
della persona e della comunità, per il sostegno dei
progetti di vita delle persone e delle famiglie e per la
rimozione del disagio sociale
Servizi sociali -
Attività relativa alla valutazione dei requisiti
necessari per la concessione di contributi, ricoveri in
istituti convenzionati o soggiorno estivo (per soggetti
audiolesi, non vedenti, pluriminorati o gravi disabili o
con disagi psico-sociali)
Servizi sociali -
Attività relativa all'integrazione sociale ed
all'istruzione del portatore di handicap e di altri
soggetti che versano in condizioni di disagio sociale
(centro diurno, centro socio educativo, ludoteca, ecc.)
Servizi sociali -
Attività relativa alla prevenzione ed al sostegno alle
persone tossicodipendenti ed alle loro famiglie tramite
centri di ascolto (per sostegno) e centri documentali
(per prevenzione)
Servizi sociali -
Attività relative alla concessione di benefici
economici, ivi comprese le assegnazioni di alloggi di
edilizia residenziale pubblica e le esenzioni di
carattere tributario
Istruzione e cultura
- Attività relativa alla gestione degli asili nido
comunali e dei servizi per l'infanzia e delle scuole
materne elementari e medie
Avvocatura - Attività
relative alla consulenza giuridica, nonché al patrocinio
ed alla difesa in giudizio dell'amministrazione nonché
alla consulenza e copertura assicurativa in caso di
responsabilità civile verso terzi dell'amministrazione
Gestione dei dati
relativi agli organi istituzionali dell'ente, dei
difensori civici, nonché dei rappresentanti dell'ente
presso enti, aziende e istituzioni